venerdì 31 gennaio 2014

ESENZIONI PER STUDENTI DISABILI. DICHIARAZIONE DSA


ART. 15 - ESENZIONI PER STUDENTI DISABILI. DICHIARAZIONE DSA

1.   Come previsto dal Decreto legislativo n.68 del 29 marzo 2012, art.9 comma 2, gli studenti con disabilità (immatricolati o iscritti ad anni successivi al primo) con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% sono esentati dal pagamento delle tasse universitarie e della tassa regionale. Gli stessi studenti sono comunque tenuti al versamento di € 30,00 + €14,62 per il bollo se immatricolati, di €30,00 se iscritti ad anni successivi al primo, a titolo di rimborso spese d’iscrizione. Gli stessi studenti devono depositare copia conforme del certificato di invalidità - con indicazione della percentuale di invalidità, ovvero per i casi previsti dalla norma, il solo tipo di invalidità – o del certificato di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 presso lo Sportello per le relazioni con studenti disabili. In alternativa la copia conforme dei certificati sopra indicati può essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno allo Sportello per le relazioni con studenti disabili (per informazioni è possibile contattare il numero verde 800-410960). Il deposito del certificato di invalidità nella forma integrale è obbligatorio se si vuole fruire di prestazioni agevolate. Il certificato può essere sostituito da provvedimenti giudiziari divenuti esecutivi (vedi comunicazione INPS n° 13007 dell’11/05/2011).
Per stampare il bollettino gli studenti devono dichiarare su Infostud la propria condizione e la tipologia di handicap. Devono inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, il proprio Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee).
Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo l’agevolazione economica ha effetto dal momento della presentazione della domanda e non può essere retroattiva.
Ai sensi della normativa vigente dell’art.38 del Decreto legge 31.5.2010 n.78 i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate di cui al presente articolo saranno comunque trasmessi all’INPS.
2.   Gli studenti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di eventuali multe e more (nella misura ordinaria) per tardivi o mancati pagamenti.
3.   Gli studenti con DSA, oltre a seguire le norme di iscrizione previste per la generalità degli studenti, devono dichiarare la propria condizione su Infostud. La diagnosi di DSA deve essere effettuata dal Servizio Sanitario Nazionale; da specialisti o strutture accreditate, se previste dalle Regioni.
Le diagnosi risalenti all’età evolutiva possono essere ritenute valide, sempreché non superino i tre anni dalla data di rilascio. La certificazione medica in originale deve essere depositata (o inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno) presso lo sportello per le relazioni con studenti disabili al fine di usufruire di possibili agevolazioni. Per tali studenti non è prevista l’esenzione dalle tasse per disabilità. Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800-410960.

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